LUISS Open: la riforma del regolamento del Senato

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Una volta venuto meno il "tappo" rappresentato dell'avere una riforma costituzionale del bicameralismo in itinere e una volta entrata in vigore una nuova legge elettorale, la legge n. 165 del 2017, che, essendo stata approvata con un consenso parlamentare piuttosto ampio e sollevando meno dubbi delle precedenti quanto alla sua conformità alla Costituzione, si presta a durare nel tempo, si è riavviato, non a caso, il processo di riforma dei regolamenti parlamentari. Anche se, curiosamente, questo processo è giunto a compimento, a ridosso dello scioglimento delle Camere, esclusivamente presso il Senato.

In questo ramo del Parlamento infatti, grazie ad un'accelerazione accuratamente gestita dal Presidente Grasso, d'intesa con i quattro principali gruppi (PD, Movimento 5 stelle, PDL e Lega), nelle settimane conclusive della legislatura, si è pervenuti nella seduta del 20 dicembre 2017 all’approvazione, a maggioranza assoluta, di un testo di "riforma organica del regolamento del Senato" proposto dalla Giunta per il regolamento (A.S., XVII legislatura, doc. II, n. 38, 14 novembre 2017), con alcuni emendamenti approvati dall'Assemblea (il testo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 15 del 19 gennaio 2018). Alla Camera, invece, il relativo percorso, che pure aveva avuto modo di svilupparsi nella prima parte della legislatura, su iniziativa della Presidente Boldrini, non ha più ripreso vigore all'indomani del referendum costituzionale, nonostante le sollecitazioni della Presidente medesima, la quale si è poi pubblicamente rammaricata di un esito siffatto (tra l'altro, in un comunicato del 21 dicembre 2017, nel quale ha espresso il "rincrescimento […] per tutti coloro che hanno a cuore il buon funzionamento della democrazia parlamentare").

Come cambiano le regole per formare i gruppi parlamentari

Il contenuto più significativo della riforma, tanto sul piano politico quanto su quello sistematico, risiede in una serie di innovazioni alla disciplina dei requisiti richiesti per la formazione dei gruppi parlamentari. Un profilo su cui invano si erano tentati interventi di riforma, nelle legislature precedenti, con la finalità di adeguare tale disciplina alle leggi elettorali maggioritarie e di eliminare gli incentivi attualmente esistenti alla mobilità dei parlamentari – individuali o in drappelli, a seguito di scissioni più o meno rilevanti in seno a partiti politici – da un gruppo all'altro, che hanno finito per allontanare il panorama dei gruppi parlamentari, specie nella seconda parte della legislatura, da quello presentatosi ai cittadini nel momento elettorale.

Per effetto del nuovo art. 14 del regolamento del Senato, per formare un gruppo non basta soddisfare esclusivamente requisiti numerici, ma altresì requisiti politico-elettorali. Più precisamente, perché un gruppo possa costituirsi non è più sufficiente – come è stato finora – che 10 senatori intendano farlo, ma il gruppo deve altresì "rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall’aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l’elezione di senatori".

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<p>Il pensiero del Professor Nicola Lupo su armonie e disarmonie tra le due nuove Camere</p>
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